Art. 6.
(Astensione e ricusazione dei giudici tributari).

      1. L'astensione e la ricusazione dei giudici tributari sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile.
      2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nell'ipotesi di partecipazione alla Commissione di cui all'articolo 13, comma 2, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'agenzia fiscale o dall'ente locale o regionale o dall'agente della riscossione, nonché rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione, anche occasionale, con una delle parti.
      3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di un altro membro della stessa sezione designato dal suo presidente. Il collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione, pena l'estinzione del grado di giudizio.
      4. In sede di appello, il motivo di ricusazione non può essere eccepito per la prima volta.